Per “tutela patrimoniale” si intende l’insieme delle strategie legali e fiscali volte a proteggere il patrimonio di persone fisiche o aziende da rischi esterni e crisi economiche. La giusta programmazione mira insomma a salvaguardare i beni da creditori, responsabilità professionali o problemi familiari, e può essere concretizzata attraverso strumenti di legge come il “Trust” e il “Patto di Famiglia”, di cui ci occuperemo in questo contributo.
Il nostro ordinamento, nella Carta Costituzionale, tutela il patrimonio agli artt. 38-41-42-48 (ma già nel diritto romano vi erano forme di tutela diffuse), così come tutela in maniera preponderante la famiglia all’art. 29.
Tuttavia, un’adeguata e attenta programmazione successoria si scontra con il divieto dei patti successori (art. 458 C.C.), che in Italia, a differenza di ciò che avviene in altre parti del mondo (es. Stati Uniti), limita grandemente le operazioni possibili (basti pensare ai limiti imposti alla libertà di testare, alle garanzie previste in favore degli eredi legittimari, alle azioni a tutela, etc.).
Le statistiche, peraltro, ci raccontano di un paese in cui l’88% delle successioni avviene per legge e solo nel restante 12% dei casi per testamento, mentre risulta in crescita esponenziale il trend che vuole donazioni preventive o altre operazioni che tuttavia si scontrano con i limiti di legge.
Si pensi ad una Società: omettendo un’attenta programmazione, al decesso del titolare, le quote pervengono agli eredi per quote, con il rischio di perdere il controllo della gestione, di frammentare le proprietà, di esporsi a liti, paralisi decisionali, svalutazioni, in balia di potenziali altre figure (Giudice Tutelare per i minori, Amministratori di Sostegno per incapaci, etc.).
Esistono oggi strumenti, sempre più utilizzati nella prassi, attraverso i quali si può preventivamente raggiungere una più che adeguata pianificazione successoria, a protezione di tutti i propri beni ed evitando alla radice dispute giudiziali.

Il Trust è un istituto di nascita anglosassone, a partire dagli anni ’90, via via reso ammissibile anche nel nostro ordinamento, seppur non regolato in maniera esplicita. Attraverso questo istituto, un soggetto (disponente), per atto tra vivi o a causa di morte, separa il suo patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, trasferendo la titolarità e la gestione di questi beni a un altro soggetto (trustee), chiamato poi a trasferirli, alla scadenza del termine (anche molto lungo), in favore di determinati beneficiari.
Oggi il trust è regolamentato sotto il profilo fiscale (da ultimo, il decreto fiscale 139/2024) e risulta indubbiamente vantaggioso (neutrale fino al trasferimento ai beneficiari), ed anche la Corte di Cassazione l’ha a più riprese considerato un istituto compatibile con il nostro ordinamento, risultando perfino regolamentato nella Legge del “Dopo di Noi” (L. 112/2016), laddove il trust diventa un indispensabile strumento per garantire all’incapace un adeguato progetto di vita. Il Trust consente di programmare.
Programmare il “Dopo di Noi”: si pensi al genitore che intende garantire al figlio disabile un futuro adeguato.
Programmare le destinazioni in famiglia: in caso di separazione/divorzio, si pensi ai coniugi che intendono destinare il patrimonio ai figli, magari ancora minorenni all’epoca degli accordi, eventualmente riservandosi l’usufrutto, ma anche alla semplice tutela della casa o di un bene di famiglia.
Programmare l’ambito imprenditoriale, laddove l’imprenditore vuole garantirne una prosecuzione in protezione: non necessariamente grandi patrimoni, dunque, ma qualsiasi situazione che meriti programmazione attenta.
Oltre al vantaggio di poter programmare, il trust garantisce la c.d. “segregazione patrimoniale”, posto che i beni che vi confluiscono escono per sempre tanto dal patrimonio del disponente quanto da quello, solo futuro, del beneficiario (tranne ovviamente l’ipotesi in cui la situazione debitoria sia già conclamata, nel qual caso ci si espone comunque al rischio di revocatoria).

Il Patto di Famiglia (Legge n. 55/2006) è invece il contratto (tipico) con cui un imprenditore trasferisce l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, e si stipula per atto pubblico e con la partecipazione obbligatoria di tutti gli eredi legittimari, laddove si registra un valore definito di ciò che viene trasferito e della liquidazione che spetta al legittimario non assegnatario.
Anche questo strumento, può essere utilizzato (e gode delle medesime agevolazioni fiscali) nel passaggio generazionale dell’impresa, anticipandolo rispetto al momento successorio e garantendo così la continuità aziendale: si pensi al caso del genitore che lascia l’attività di famiglia ad un figlio, deciso a proseguirla, mentre l’altro fa tutt’altro nella vita. Con il Patto di Famiglia, l’impresa viene trasferita al figlio ad una valore predeterminato e l’altro figlio ottiene la liquidazione di pari valore, evitandosi così di doversene occupare in sede di successione, con esplicita rinuncia a qualsivoglia contestazione ereditaria futura e fuoriuscita immediata del bene-azienda dall’asse ereditario.
Rispetto al Trust, tuttavia, il Patto di Famiglia è limitato ad aziende e partecipazioni societarie, è meno flessibile nella gestione (non sussistendo un vero e proprio programma da rispettare), necessita dell’accordo (trattandosi di contratto e non di atto unilaterale) con tutti gli eredi legittimari, e dell’effettiva liquidazione del pari valore all’erede che non continua l’attività.
Pianificare oggi in maniera ponderata e accorta la tutela del proprio patrimonio significa programmare la serenità familiare, garantire la continuità di ciò che si è costruito in vita, neutralizzando le insidie e i limiti dell’ordinamento e realizzando con ciò una vera e propria autotutela che esclude alla radice i contenziosi.
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