Il 17 settembre 2025, il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge italiana per l’intelligenza artificiale (L. n. 132/2025), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 25 settembre ed in vigore dal 10 ottobre, destinata a integrare le norme dell’AI ACT Europeo (Reg. 2024/1689), intervenendo “ad adiuvandum” in settori che il Governo ritiene particolarmente sensibili, quali la governance nazionale, la sanità, la giustizia, il lavoro.
Caratteristica fondamentale della prima normativa italiana sull’intelligenza artificiale è la “dimensione antropocentrica dell’IA”, ossia la piena centralità della persona (un punto fermo, il potere decisionale dell’uomo), il bilanciamento di innovazione e la tutela dei diritti come obiettivi dichiarati.
Le attività di ricerca, sviluppo e utilizzo dei sistemi di IA devono avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione Europea, attraverso i principi di trasparenza, proporzionalità e sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza e accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

Sono tre le principali deleghe legislative al Governo, deleghe che metteranno a terra nel prossimo futuro i principi enunciati: la prima è quella volta alla disciplina organica relativa all’uso di dati/algoritmi/metodi per l’addestramento, a stabilire tutele risarcitorie/inibitorie e sanzioni, e ad assegnare la competenza nelle relative controversie alle sezioni imprese per le controversie.
Il legislatore delegato è chiamato, in primo luogo, a individuare le ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere a questo utilizzo. Conseguentemente, in caso di violazione delle prescrizioni che saranno dettate, il legislatore delegato dovrà individuare strumenti di tutela, a carattere risarcitorio o inibitorio, nonché delineare un apposito apparato sanzionatorio. Infine, dovrà prevedere che le controversie relative alla disciplina che sarà introdotta nell’esercizio della delega dovranno essere attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa.
La seconda delega legislativa al Governo riguarda l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell’Unione Europea in materia di intelligenza artificiale in molteplici campi: per esempio riguardo ai poteri delle autorità nazionali competenti, Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nonché riguardo alfabetizzazione/formazione, scuola, università, ricerca. vigilanza di mercato, disciplina per uso di polizia.
La terza delega è quella per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite e quindi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale. In particolare, l’Esecutivo dovrà prevedere strumenti (anche cautelari) per rimozione/blocco di contenuti illeciti generati con IA, dovrà prevedere nuove fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato, dovrà infine prevedere, nei casi di responsabilità civile, strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una regolamentazione specifica dei criteri di ripartizione dell’onere della prova.
Oltre alle deleghe legislative, la Legge contiene deleghe regolamentari altrettanto significative, in tema di Giustizia (definire le regole per l’impiego di sistemi AI per l’organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie), Sanità, Lavoro, etc.

Volendo concentrarsi sul tema Giustizia, gli strumenti sono potenti e potranno avere un impatto importante, a regime. Senza tuttavia nascondere i profili problematici che non mancano: l’AI Act Europeo ha già inquadrato l’utilizzo da parte dell’autorità giudiziarie di sistemi di intelligenza artificiale tra le pratiche ad alto rischio e quindi già ci sono una serie di misure che dovranno essere garantite da parte delle autorità giudiziarie.
Per quanto riguarda gli avvocati e in generale le professioni intellettuali, il decreto legislativo che è stato approvato prevede un utilizzo di questi strumenti esclusivamente per attività strumentali ed accessorie rispetto alla prestazione intellettuale vera e propria, mentre per quanto riguarda le autorità giudiziarie viene riservato alla stessa la decisione finale anche per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione della legge o comunque l’esame dei fatti.
L’impatto, a regime, sarà notevole. Basti pensare che l’intelligenza artificiale funziona molto bene nei settori dove ci sono molti dati e dove ci sono dati di qualità, quindi nell’ambito del contenzioso seriale, in ambito bancario, in ambito assicurativo, nel settore della responsabilità civile, che sono alcuni dei settori in cui il contenzioso genera più procedimenti; l’intelligenza artificiale in questi ambiti può avere un ruolo molto importante.
Banche e assicurazioni, prima di incardinare un’iniziativa giudiziale, disporranno di strumenti idonei ad effettuare una valutazione circa il rischio di soccombenza o le possibilità di successo legate a una determinata iniziativa, analizzando casi che sono molto simili tra loro, e questo potrà essere uno strumento di deflazione.
Anche nel settore della responsabilità civile, l’impatto sarà notevole. Si è partiti diversi anni fa con l’introduzione delle tabelle da parte dei vari tribunali, strumento analogico, che poi sono diventate software e quindi hanno seguito quello che è lo sviluppo tecnologico, mentre adesso questi software vengono potenziati attraverso l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è sempre lo stesso, e cioè quello di avere dei criteri oggettivi per poter applicare nel modo più corretto la legge e poter applicare questi criteri oggettivi attraverso la tecnologia che è più efficace in quello specifico momento; un valido strumento che può essere d’ausilio per l’autorità giudiziaria e per i professionisti che intendono incardinare un giudizio.
In ambito penale, al di là dell’introduzione di nuove fattispecie criminose (aggravante comune e speciale, illecita diffusione di contenuti generai o alterati da intelligenza artificiale), le possibili applicazioni nell’ambito delle indagini sono estremamente ampie, così come in altri settori, ad esempio in medicina, nell’ambito della ricerca scientifica. L’intelligenza artificiale è uno strumento che potenzia l’analisi tecnica, anche delle prove e delle scene del crimine.
Sono tre i principali ambiti in cui l’intelligenza artificiale (quella più specialistica, non quella generalista) potrà apportare (e in parte lo fa già) benefici significativi all’attività degli Avvocati:
- Redazione di atti;
- Ricerche giurisprudenziali;
- Analisi, sistemazione documenti.
Opportunità e rischi. Recente, la sentenza del Tribunale di Torino che condanna l’avvocato nel senso dell’art. 96 c.p.c. per aver agito in mala fede o per colpa grave, poichè risultano citate delle sentenze in modo non pertinente, alcune stravolte, in un ricorso totalmente infondato, attraverso l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. E ciò apre scenari assai ambigui.
In definitiva, possiamo ritenere l’A.I. uno strumento di per sé neutro: può portare a risultati eccezionali o a risultati pessimi, tutto dipende dall’uso che se ne fa.
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