Incentivi alle assunzioni e nuove agevolazioni per le imprese
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 aprile 2026, ha approvato un nuovo provvedimento in materia di lavoro che introduce una serie di misure destinate a incidere in modo significativo sulle politiche occupazionali delle imprese.
Il decreto – attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – interviene su diversi aspetti del rapporto di lavoro: incentivi alle assunzioni, trasformazioni dei contratti a termine, tutele per alcune categorie di lavoratori, obblighi informativi e misure collegate alla contrattazione collettiva.
Tra le novità di maggiore interesse per le aziende, assumono particolare rilievo gli incentivi contributivi destinati all’assunzione di lavoratori appartenenti a categorie considerate svantaggiate, oltre alle agevolazioni previste per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine.
Di seguito una prima analisi delle misure più rilevanti, fermo restando che sarà necessario attendere il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e i successivi chiarimenti operativi da parte degli enti competenti.
Incentivi per l’assunzione di donne svantaggiate
Il decreto prevede un importante esonero contributivo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di donne considerate “svantaggiate” ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.
L’agevolazione consiste in un abbattimento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e della cosiddetta “contribuzione minore”.
Durata e importi
L’incentivo potrà essere riconosciuto:
- fino a 24 mesi, con un limite massimo di 650 euro mensili;
- fino a 800 euro mensili per assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle aree ZES.
Le aree ZES comprendono attualmente le regioni:
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna
- Umbria
- Marche
Requisiti delle lavoratrici
Per ottenere il beneficio, la lavoratrice dovrà risultare priva di impiego regolarmente retribuito:
- da almeno 24 mesi;
- oppure da almeno 12 mesi in presenza di ulteriori condizioni di svantaggio previste dalla normativa europea.
Il decreto riconosce inoltre un incentivo di durata massima pari a 12 mesi anche per ulteriori ipotesi di lavoratrici svantaggiate previste dal regolamento europeo.
Condizioni per le aziende
L’accesso al beneficio è subordinato ad alcuni requisiti fondamentali:
- regolarità contributiva (DURC regolare);
- rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza;
- applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2015 in materia di incentivi all’occupazione.
Particolarmente rilevante è il requisito dell’incremento occupazionale netto: l’assunzione agevolata dovrà determinare un aumento del numero medio dei lavoratori occupati rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Questo aspetto richiederà particolare attenzione da parte delle aziende, poiché la verifica dovrà essere effettuata mese per mese per tutta la durata dell’agevolazione.
Divieto di licenziamenti
Il beneficio non spetta alle aziende che abbiano effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Inoltre, il licenziamento del lavoratore incentivato – o di altro lavoratore con la stessa qualifica – nei sei mesi successivi all’assunzione comporterà la revoca dell’agevolazione e il recupero degli importi già fruiti.
Bonus giovani under 35
Il decreto introduce un nuovo incentivo per favorire l’occupazione giovanile.
Per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2026 sarà possibile beneficiare di un esonero contributivo totale per un massimo di 24 mesi.
Misura dell’agevolazione
Lo sgravio sarà pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di:
- 500 euro mensili;
- 650 euro mensili per assunzioni effettuate in aree ZES.
Restano esclusi i premi INAIL.
Requisiti dei lavoratori
I giovani assunti dovranno:
- avere meno di 35 anni;
- risultare privi di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Il beneficio potrà essere riconosciuto anche in presenza di disoccupazione di almeno 12 mesi se il lavoratore rientra in specifiche categorie svantaggiate individuate dalla normativa europea.
Attenzione ai requisiti
Anche per questo incentivo valgono le stesse condizioni già previste per il bonus donne:
- incremento occupazionale netto;
- regolarità contributiva;
- rispetto della normativa sugli incentivi;
- assenza di licenziamenti economici nei periodi di riferimento.
Le aziende dovranno quindi valutare attentamente la propria situazione occupazionale prima di procedere con nuove assunzioni agevolate.
Incentivi per assunzioni nelle aree ZES
Una specifica misura è destinata alle piccole imprese operanti nelle aree ZES.
L’agevolazione riguarda le aziende che occupano fino a 10 dipendenti e assumono lavoratori over 35 disoccupati da oltre 24 mesi.
In questo caso il beneficio consiste in un esonero contributivo totale fino a un massimo di 650 euro mensili.
Anche questa misura richiede il rispetto dell’incremento occupazionale e delle ulteriori condizioni già previste per gli altri incentivi.
Agevolazioni per la trasformazione dei contratti a termine
Tra le novità più interessanti per le imprese vi è anche un incentivo finalizzato alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Il decreto prevede infatti un esonero contributivo per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Requisiti richiesti
L’agevolazione riguarda contratti:
- stipulati entro il 30 aprile 2026;
- di durata non superiore a 12 mesi.
La trasformazione dovrà avvenire senza soluzione di continuità nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026.
Il lavoratore dovrà inoltre:
- non aver compiuto 35 anni;
- non aver mai avuto in precedenza un contratto a tempo indeterminato.
Misura del beneficio
Lo sgravio previsto sarà pari a un massimo di 500 euro mensili sulla contribuzione datoriale.
Anche in questo caso sarà necessario rispettare il requisito dell’incremento occupazionale.
Va però evidenziato che questa misura, allo stato attuale, non è ancora operativa poiché subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

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