Il contratto a tempo determinato è una delle principali forme di lavoro subordinato previste dal nostro ordinamento. La sua disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (artt. 19-29), così come modificata negli anni dal c.d. Decreto Dignità (D.L. 87/2018, conv. in L. 96/2018), dal Decreto Lavoro 2023 (D.L. 48/2023) e più recentemente dal D.L. 95/2025 (cd. Decreto Omnibus).
APPOSIZIONE DEL TERMINE E DURATA DEL CONTRATTO
L’apposizione del termine rappresenta l’elemento essenziale che distingue questa tipologia contrattuale dal rapporto a tempo indeterminato. Il termine deve essere indicato per iscritto, salvo i casi di rapporti di durata non superiore a 12 giorni, pena la nullità della clausola e la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato (art. 19, co. 4, D.Lgs. 81/2015).
Il contratto a tempo determinato può avere una durata massima di 12 mesi senza causale.
Oltre tale soglia, e fino a un massimo complessivo di 24 mesi, la stipula, la proroga o il rinnovo del contratto richiedono la presenza di una causale giustificativa, salvo che si tratti di attività stagionali.
LE CAUSALI DOPO IL DECRETO LAVORO 2023 E IL DECRETO OMNIBUS 2025
Con il Decreto Lavoro (D.L. 48/2023), il legislatore ha semplificato la disciplina delle causali, restituendo maggiore flessibilità alla contrattazione collettiva e alle parti.
Dal 5 maggio 2023, infatti, è possibile apporre un termine superiore a 12 mesi nei seguenti casi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015;
- in assenza di disciplina collettiva, mediante accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva;
- per sostituzione di altri lavoratori (ad esempio in maternità o malattia).
La possibilità di stipulare accordi individuali con causali “libere” è stata più volte prorogata: inizialmente prevista fino al 30 aprile 2024, è oggi estesa fino al 31 dicembre 2026 grazie al D.L. 95/2025 convertito nella L. 118/2025.
Tale proroga riguarda la stipula dell’accordo, mentre la durata del rapporto può legittimamente proseguire anche oltre tale data se sussistono i presupposti contrattuali.
Le stesse regole sulle causali si applicano anche ai contratti di somministrazione a termine, ma esclusivamente in capo all’utilizzatore.
Restano invece escluse dall’applicazione di queste disposizioni le pubbliche amministrazioni, le università private e gli istituti di ricerca, e i rapporti di lavoro legati ad attività di insegnamento o ricerca scientifica.

DIVIETI E LIMITAZIONI
La normativa individua alcuni divieti assoluti di stipula di contratti a termine (art. 20 D.Lgs. 81/2015).
Il termine non può essere apposto nei seguenti casi:
– per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
– nelle unità produttive dove, nei sei mesi precedenti, si siano verificati licenziamenti collettivi per le stesse mansioni, salvo eccezioni (sostituzioni, contratti fino a tre mesi o assunzioni di lavoratori in mobilità);
– in presenza di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro con intervento di Cassa Integrazione per le stesse mansioni;
– presso datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Sono poi previste alcune fattispecie speciali, parzialmente escluse dalla disciplina generale, come i contratti con lavoratori in mobilità, il lavoro intermittente, i rapporti agricoli ex art. 12, co. 2, D.Lgs. 375/1993, le assunzioni brevi nel turismo (massimo tre giorni), i rapporti artistici e tecnici delle fondazioni liriche.
FORMA SCRITTA E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
La forma scritta è elemento essenziale del contratto: il datore di lavoro deve redigere un atto che riporti il termine, le eventuali causali e il patto di prova, da proporzionare alla durata complessiva del rapporto.
Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio dell’attività, e l’assunzione va comunicata al Centro per l’Impiego competente tramite modello UnificatoLav, entro il giorno precedente l’inizio.
Nel contratto deve inoltre essere richiamato il diritto di precedenza del lavoratore a termine, che – se esercitato – gli consente di essere riassunto a tempo indeterminato per mansioni equivalenti entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto (art. 24 D.Lgs. 81/2015).
PROROGHE E RINNOVI
Il rapporto a termine può essere prorogato fino a un massimo di quattro volte nell’arco di 24 mesi, purché si riferisca alle stesse mansioni.
Ogni proroga deve risultare da atto scritto e, se il contratto supera i 12 mesi complessivi, necessita di causale.
Il rinnovo, invece, presuppone un nuovo contratto dopo la cessazione del precedente: in tal caso, la causale è sempre obbligatoria (salvo contratti stagionali).
Tra due contratti successivi deve intercorrere un intervallo minimo di 10 o 20 giorni, a seconda che il contratto precedente fosse inferiore o superiore a 6 mesi (art. 21 D.Lgs. 81/2015).
DURATA MASSIMA E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
In generale, la durata complessiva dei rapporti a termine tra le stesse parti non può superare 24 mesi.
Superato tale limite, o in caso di violazioni sui divieti, il rapporto si considera trasformato a tempo indeterminato.
Per i dirigenti, invece, la durata massima del contratto a termine è di 5 anni, con facoltà di recesso dopo tre anni.
CONCLUSIONI
La disciplina del contratto a tempo determinato, pur mantenendo la sua funzione di flessibilità per le imprese, è oggi il frutto di un equilibrio delicato tra esigenze organizzative e tutela dei lavoratori.
Le recenti riforme del 2023 e del 2025 hanno cercato di restituire alle parti sociali maggiore margine di manovra, soprattutto attraverso il ruolo della contrattazione collettiva e la possibilità di accordi individuali motivati.
Resta comunque essenziale per il datore di lavoro curare forma, causale e rispetto dei limiti temporali, al fine di evitare la conversione del rapporto e le relative sanzioni.
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