Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, il legislatore interviene in modo deciso sulla disciplina delle locazioni brevi, introducendo un criterio oggettivo e automatico per qualificare l’attività come imprenditoriale.
La finalità della norma è evidente: ridurre l’utilizzo del regime delle locazioni brevi da parte di soggetti che gestiscono un numero significativo di immobili, evitando valutazioni discrezionali basate su organizzazione, continuità o struttura.
Dal periodo d’imposta 2026, il superamento di due appartamenti destinati a locazioni brevi (ovvero uguali o inferiori a 30 giorni) comporta l’automatica fuoriuscita dal regime fiscale della cedolare secca, senza possibilità di prova contraria, con l’obbligo di apertura della partita iva.
PUNTI PRINCIPALI DELLA RIFORMA
- Nuova soglia numerica
- La presunzione di imprenditorialità scatta quando il contribuente destina alla locazione breve più di due appartamenti nel periodo d’imposta.
- In concreto, dal terzo appartamento l’attività è qualificata come imprenditoriale ed è necessario aprire una partita iva.
- Effetti fiscali
- Inapplicabilità del regime delle locazioni brevi di cui all’art. 4 DL 50/2017.
- Esclusione della cedolare secca.
- Applicazione delle regole ordinarie previste per le attività d’impresa, con i relativi adempimenti fiscali e contabili.
- Presunzione assoluta
- La presunzione è insuperabile.
- Non rilevano:
- la durata delle locazioni
- la saltuarietà dell’attività
- l’assenza di una struttura organizzata.
- Criterio di conteggio
- Il parametro rilevante è esclusivamente il numero di appartamenti, non:
- i giorni di locazione
- il numero dei contratti
- il volume dei canoni percepiti.
- Il parametro rilevante è esclusivamente il numero di appartamenti, non:
- Affitto di singole stanze
- La locazione di più stanze all’interno del medesimo immobile, anche a soggetti diversi, è considerata un solo appartamento ai fini del conteggio.
- Rilevanza soggettiva
- La verifica è effettuata con riferimento al singolo contribuente.
- Non concorrono al superamento della soglia:
- immobili concessi in locazione ordinaria
- immobili concessi in comodato
- immobili locati a breve da conduttori o comodatari.
- Utilizzo di intermediari
- Le locazioni brevi concluse tramite piattaforme o intermediari rilevano integralmente ai fini del conteggio.
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