Nel nostro ordinamento, oltre all’istituto del matrimonio, riconosciuto costituzionalmente, laddove si identifica inequivocabilmente la famiglia come società naturale fondata su tale istituto (art. 29), sussistono altre forme di unione sociale di recente formazione, le unioni civili e le convivenze di fatto, che hanno assunto una tutela legale, seppur parziale.
Le unioni civili, introdotte dalla Legge 20/05/2016 n. 76, rappresentano un’istanza legale di convivenza riconosciuta per le coppie dello stesso sesso, laddove la legge concede specifici diritti e doveri, equiparandole in alcuni aspetti al matrimonio: due persone adulte dello stesso sesso possono formalizzare la loro unione civile attraverso una dichiarazione rilasciata all’ufficiale di stato civile, con la presenza di due testimoni, a seguito della quale l’ufficiale di stato civile procede con la registrazione ufficiale dell’unione nei registri dello stato civile.
Come per il matrimonio, esistono circostanze che possono impedire la costituzione di un’unione civile, ossia:
- la presenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile preesistente, quindi la mancanza della “libertà di stato”, condizione necessaria per entrambe le parti;
- l’esistenza di un rapporto di parentela o affinità tra le parti;
- la condanna definitiva di una delle parti per omicidio, consumato o tentato, nei confronti del coniuge o dell’unione civile dell’altra parte.
Le convivenze di fatto possono riguardare invece coppie di persone dello stesso sesso o coppie di persone di sesso diverso, e consistono nella dichiarazione resa all’Anagrafe di stabile convivenza, che tuttavia risulta soltanto nello stato di famiglia anagrafico.
Agli effetti pratici, è bene conoscere le analogie e le differenze tra gli istituti:
MALATTIA O RICOVERO DEL PARTNER: i tre istituti sono soggetti allo stesso regime, laddove l’altro componente la coppia ha diritto di visita, assistenza, e accesso alle informazioni relative al partner o al coniuge malato o ricoverato.
IMPRESA FAMILIARE: in tutti e tre i casi, ciascuno dei componenti la coppia partecipa agli utili dell’impresa del partner o del coniuge.
SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: in tutti e tre gli istituti, ciascun componente la coppia, in caso di morte del coniuge o del partner, subentra nel contratto di locazione stipulato dal defunto.
RISARCIMENTO DEL DANNO PER MORTE DEL PARTNER: in tutti e tre i casi, in caso di morte di un coniuge o di un partner, spetta all’altro coniuge o all’altro partner superstite il risarcimento del danno.
MORTE DEL LAVORATORE: in caso di morte di uno dei componenti la coppia, nel matrimonio e nella unione civile, spetta al superstite sia il Trattamento di Fine Rapporto che la Pensione indiretta o di reversibilità, mentre, nella coppia di fatto, la pensione indiretta o di reversibilità non spetta al componente superstite ed il Trattamento di Fine Rapporto spetta solo se è previsto in un eventuale testamento fatto dal convivente defunto.
DIRITTO DI ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE: nel matrimonio e nell’unione civile, in caso di morte di uno dei componenti la coppia, al superstite spetta il diritto di abitazione nella casa familiare di proprietà del defunto, mentre nella coppia di fatto il diritto di abitazione al superstite spetta solo per un periodo limitato commisurato alla durata del rapporto di convivenza.
COGNOME DEI PARTNER: nel matrimonio, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, nella unione civile si può scegliere un cognome comune tra i cognomi originari, mentre nella coppia di fatto ciascuno mantiene il proprio cognome.
REGIME PATRIMONIALE: nel matrimonio e nelle unioni civili, il regime ordinario è la comunione legale dei beni ma si può optare per un regime di separazione o per la costituzione di un fondo patrimoniale (con atto notarile), mentre nella coppia di fatto non è previsto nessun regime patrimoniale particolare, ma si può scegliere il regime patrimoniale stipulando un contratto di convivenza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
SUCCESSIONE IN CASO DI MORTE: nel matrimonio e nell’unione civile, in caso di morte di uno dei componenti la coppia, al superstite spetta una quota di eredità (con o senza testamento), essendovi piena equiparazione, mentre nella coppia di fatto il convivente superstite non ha diritti successori a meno che il de cuius non abbia fatto testamento in suo favore.
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO: nel matrimonio, è prevista la procedura di separazione e di divorzio, sia giudiziale (nel caso non vi sia accordo tra i coniugi) che consensuale; nella unione civile, il rapporto si scioglie tre mesi dopo aver comunicato la decisione all’ufficiale di stato civile salvo introdurre poi domanda di scioglimento (non è prevista la preventiva separazione) in forma consensuale o giudiziale, con equivalenti valutazioni di merito; nella coppia di fatto è prevista la risoluzione della convivenza dichiarata all’anagrafe in forma scritta con atto pubblico.
FIGLI E ADOZIONE: a differenza di ciò che accade nel matrimonio, i bambini nati dalla coppia dello stesso sesso unita in unione civile vengono considerati figli del solo genitore biologico, non essendo consentito alle coppie dello stesso sesso, anche se unite tramite unione civile, procedere con l’adozione (salvo casi eccezionali), un diritto invece riconosciuto alle coppie sposate, distinzione che riflette una delle differenze fondamentali tra le due forme di unione.
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