Lavoro sportivo: regole per gestire il rapporto dopo la riforma
La riforma della disciplina, in vigore dall’1 luglio 2023 con le ultime modifiche introdotte dal correttivo-bis, mette in primo piano la figura del lavoratore sportivo.
Quali sono le nuove regole? In particolare, si prevede la costituzione del rapporto mediante assunzione diretta, con forma scritta e deposito entro 7 giorni dalla sua stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Inoltre, l’accordo deve essere predisposto sulla base di un contratto tipo aggiornato ogni 3 anni. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Con l’entrata in vigore del correttivo-bis D.Lgs 120/2023, si chiude il cerchio sulla disciplina del lavoro nello sport. La norma elimina la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico in quanto il lavoratore sportivo diventa tale nel momento in cui l’attività svolta preveda il diritto a percepire un corrispettivo; diversa invece è la figura del volontario, che non svolge attività dietro corrispettivo, ma percepisce un mero rimborso spese sostenute per l’incarico.
Chi è il lavoratore sportivo
Il lavoratore sportivo, come disciplinato dall’art. 25 del D.Lgs 36/2021, è l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
La disciplina fa rientrare nella definizione del lavoratore sportivo ogni altro tesserato che dietro corrispettivo svolge mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
In attesa dell’emissione delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, valgono come riferimento quelle dell’anno precedente.
Resta confermato che:
– non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportivi (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc), per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinati;
– i collaboratori amministrativo-gestionali non sono lavoratori sportivi ma ad essi vengono estesi i benefici di natura fiscale e previdenziale previsti per i lavoratori sportivi.
Una volta definito il lavoratore sportivo, il legislatore stabilisce che ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o autonomo ma sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, comma 1, n. 3, C.p.c.).
Con il correttivo-bis è stata prevista la possibilità da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale.
Il rapporto di lavoro subordinato sportivo
Il legislatore ha previsto che gli atleti che svolgano attività principale, prevalente e continuativa, siano oggetto di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 C.C., salvo ricorrano le condizioni per un contratto di lavoro autonomo.
Relativamente alle caratteristiche del contratto di lavoro subordinato sportivo nel professionismo, si evidenzia che l’art. 27:
– prevede la costituzione del rapporto mediante assunzione diretta;
– impone la forma scritta e dovrà essere depositato entro 7 giorni dalla sua stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza unitamente a tutti gli altri accordi intercorrenti tra società e lavoratore sportivo inclusi quelli relativi alla cessione dei diritti d’immagine dell’atleta;
– l’accordo deve essere predisposto sulla base di un contratto tipo aggiornato ogni 3 anni dalla Federazione Sportiva Nazionale (o dalla Disciplina Sportiva Associata) di riferimento e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale;
– nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Il legislatore ha previsto una deroga applicabile al settore professionistico ed amatoriale (alla luce della peculiarità del settore e dell’attività) derogando quanto previsto dal D.Lgs 81/2015 relativamente ai contratti a tempo determinato, prevedendo infatti che:
– il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto;
– è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la possibilità della cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva;
– non trovano applicazioni gli articoli sul contratto a termine “ordinario”, previsti dagli artt. 19 e seguenti del D.Lgs 81/2015.
Esclusione di norme specifiche
La peculiarità di tale rapporto di lavoro rispetto all’ordinamento classico ha fatto si che il legislatore abbia escluso alcune norme ed istituti in tale tipologia di lavoro, e nello specifico: Legge 300/70 (statuto dei lavoratori), norme sui licenziamenti individuali, obblighi relativi a riassunzioni, norme relative a riduzione di personale e contratto a tutele crescenti. Il legislatore ha espressamente escluso norme ed istituti riconoscendo la non applicabilità di norme riguardanti esclusivamente il classico rapporto di lavoro subordinato.
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