Il recupero crediti è l’insieme delle attività svolte per riscuotere somme di denaro dovute da clienti o debitori che non hanno rispettato i termini di pagamento concordati.
Nel mondo commerciale, l’esito positivo di una qualsiasi procedura di recupero è subordinato a diversi fattori concomitanti, tra cui principalmente la preventiva predisposizione di idonee fonti di prova, prima di tutto documentali, e la rapidità di azione.
Identificata la natura del debito ed i documenti atti a dimostrare l’obbligo di pagamento (contratti, fatture, titoli, garanzie, etc.), è opportuno procedere con la formale costituzione in mora del debitore, ovvero con un tentativo stragiudiziale di recupero, a mezzo racc/ar o p.e.c., che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti.
Contestualmente, è opportuno procedere ad una adeguata ricerca di informazioni sulla solvibilità del debitore, ossia accertare, per quanto possibile, la sua situazione patrimoniale e la capacità di pagare il debito, attraverso indagini patrimoniali e finanziarie che consentano di fare una previsione sulla possibilità di escutere positivamente il suo patrimonio a seguito dell’ottenimento di un titolo.

Qualora il tentativo stragiudiziale non abbia esito positivo, decorso il termine concesso (generalmente 15 giorni), sarà necessario procedere in giudizio, con procedure diverse a seconda della ragione giustificativa del credito, ed in particolare:
- se il credito è incorporato in un titolo di credito (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza, laddove sottoposto a formale protesto, questo diviene automaticamente esecutivo ed è possibile procedere subito ad un’azione di recupero coattivo mediante la notifica di un Atto di Precetto;
- se il credito è portato da prova scritta, ossia fatture, contratti o altre fonti documentali non aventi carattere immediatamente esecutivo, occorre richiedere al Giudice competente (Giudice di Pace fino a 10.000,00 € di valore, Tribunale per valori superiori) una ingiunzione di pagamento, subordinatamente all’esistenza di una prova scritta;
- il decreto ingiuntivo che ne scaturirà andrà notificato al debitore, il quale avrà a disposizione un termine di 40 giorni per proporre eventuale opposizione, in mancanza della quale, versata la relativa imposta di registro, diverrà esecutivo a tutti gli effetti di legge;
- vi sono tuttavia dei casi in cui il Giudice, su richiesta di parte, in presenza di gravi motivi, concede fin da subito la provvisoria esecutorietà, e ciò consente al creditore che poter eseguire immediatamente il titolo ottenuto, fermo restando per il debitore il diritto di opporsi nei termini concessi;
- se il credito non è fondato su prova scritta o di pronta soluzione (si pensi ad esempio ad un accordo verbale), non potrà utilizzarsi la procedura di decreto ingiuntivo, ma sarà necessario procedere per le vie ordinarie, con una causa di cognizione, di durata e costi decisamente superiori, al fine di pervenire ad una sentenza di condanna che costituisca titolo esecutivo;
- laddove non si proceda con decreto ingiuntivo e sia necessaria la causa ordinaria, sussiste altresì la condizione di procedibilità della negoziazione assistita, per crediti di valore non superiore a 50 mila euro, il chè spesso rappresenta un appesantimento di costi e tempi.

Una volta ottenuto il titolo esecutivo nelle forme e nei modi sopra citati, qualora il debitore non adempia spontaneamente, sarà necessario porre in essere un’azione esecutiva vera e propria, previa notifica dell’Atto di Precetto, inteso come invito ad adempiere in via ultimativa nei 10 giorni successivi.
L’azione esecutiva inizia col pignoramento, che potrà assumere le forme del pignoramento su beni mobili (attrezzature, mobilio, autovetture, denaro, preziosi, etc.), del pignoramento immobiliare (su immobili intestati al debitore) e del pignoramento presso terzi (stipendi, saldi di conto corrente, quote sociali, crediti, etc.), con procedure da instaurarsi nei termini di legge innanzi al Tribunale competente.
Tutto il settore del recupero crediti sconta un tecnicismo particolare che è bene conoscere, e per questo è necessario affidarsi a professionisti competenti.
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